Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Individuazione del Presidente della Giunta quale destinatario degli eventuali rilievi formulati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in esito ai riscontri sui rendiconti dei gruppi consiliari - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Sussistenza del nesso di ausiliarietà della Corte dei conti, specie nell'esercizio delle funzioni di "controllo referto", nei confronti delle assemblee elettive, anche in specifico riferimento alle autonomie speciali - Necessità di sostituire le parole "presidente della Regione" con le parole "presidente del consiglio regionale" - Illegittimità costituzionale parziale .
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 12 dello statuto friulano, 15 e 35 dello statuto sardo, il primo periodo del comma 11 dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui, nell'individuare il destinatario degli eventuali rilievi formulati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in esito ai riscontri sui rendiconti dei gruppi consiliari, prevede «il presidente della regione», anziché «il presidente del consiglio regionale». Infatti, le fonti di autonomia e gli evocati parametri statutari, nonché le norme dei regolamenti consiliari, individuano nel Presidente del Consiglio regionale l'unico organo legittimato alla rappresentanza dell'assemblea elettiva, tra l'altro quale garante dell'autonomia consiliare. Inoltre, per costante giurisprudenza costituzionale, vi è un nesso di ausiliarietà della Corte dei conti, specie nell'esercizio delle funzioni di "controllo referto", nei confronti delle assemblee elettive, anche delle autonomie speciali. Pertanto, il legislatore statale ben può legittimamente individuare il Presidente del Consiglio regionale quale organo titolare di funzioni inerenti alla trasmissione del rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
- Sul nesso di ausiliarietà della Corte dei conti, specie nell'esercizio delle funzioni di "controllo referto", nei confronti delle assemblee elettive, anche delle autonomie speciali, v., ex multis, la citata sentenza n. 267/2006.