Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37680  37681  37682  37683  37684  37685  37686  37687  37688  37689  37690  37691  37692  37693  37694  37695  37696  37697  37698  37699  37700  37702  37703  37704  37705  37706  37707  37708  37709  37710  37711  37712  37713  37714  37715  37716  37717  37718


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Individuazione del Presidente della Giunta quale destinatario degli eventuali rilievi formulati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in esito ai riscontri sui rendiconti dei gruppi consiliari - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Sussistenza del nesso di ausiliarietà della Corte dei conti, specie nell'esercizio delle funzioni di "controllo referto", nei confronti delle assemblee elettive, anche in specifico riferimento alle autonomie speciali - Necessità di sostituire le parole "presidente della Regione" con le parole "presidente del consiglio regionale" - Illegittimità costituzionale parziale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 12 dello statuto friulano, 15 e 35 dello statuto sardo, il primo periodo del comma 11 dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui, nell'individuare il destinatario degli eventuali rilievi formulati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in esito ai riscontri sui rendiconti dei gruppi consiliari, prevede «il presidente della regione», anziché «il presidente del consiglio regionale». Infatti, le fonti di autonomia e gli evocati parametri statutari, nonché le norme dei regolamenti consiliari, individuano nel Presidente del Consiglio regionale l'unico organo legittimato alla rappresentanza dell'assemblea elettiva, tra l'altro quale garante dell'autonomia consiliare. Inoltre, per costante giurisprudenza costituzionale, vi è un nesso di ausiliarietà della Corte dei conti, specie nell'esercizio delle funzioni di "controllo referto", nei confronti delle assemblee elettive, anche delle autonomie speciali. Pertanto, il legislatore statale ben può legittimamente individuare il Presidente del Consiglio regionale quale organo titolare di funzioni inerenti alla trasmissione del rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

- Sul nesso di ausiliarietà della Corte dei conti, specie nell'esercizio delle funzioni di "controllo referto", nei confronti delle assemblee elettive, anche delle autonomie speciali, v., ex multis, la citata sentenza n. 267/2006.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 11

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 12

statuto regione Sardegna  art. 15

statuto regione Sardegna  art. 35

Altri parametri e norme interposte