Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
26/02/2014; Decisione del
26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia regionale - Insussistenza - Principio generale delle norme di contabilità pubblica - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia regionale - Insussistenza - Principio generale delle norme di contabilità pubblica - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., 16, 18 e 21 dello statuto friulano, 5 della legge statutaria friulana n. 17 del 2007, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 dello statuto sardo e 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui introduce l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari. L'obbligo di restituzione può ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica, poiché risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari. Detto obbligo è poi circoscritto dalla norma impugnata a somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di omessa rendicontazione, atteso che si tratta di risorse della cui gestione non è stato correttamente dato conto secondo le regole di redazione del rendiconto. Ne consegue che l'obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione e risulta riconducibile alla procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., 16, 18 e 21 dello statuto friulano, 5 della legge statutaria friulana n. 17 del 2007, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 dello statuto sardo e 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui introduce l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari. L'obbligo di restituzione può ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica, poiché risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari. Detto obbligo è poi circoscritto dalla norma impugnata a somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di omessa rendicontazione, atteso che si tratta di risorse della cui gestione non è stato correttamente dato conto secondo le regole di redazione del rendiconto. Ne consegue che l'obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione e risulta riconducibile alla procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
10/10/2012
n. 174
art. 1
co. 11
legge
07/12/2012
n. 213
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 127
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 16
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 18
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 21
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 5
statuto regione Sardegna
art. 6
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 8
statuto regione Sardegna
art. 15
statuto regione Sardegna
art. 19
statuto regione Sardegna
art. 26
statuto regione Sardegna
art. 33
statuto regione Sardegna
art. 54
statuto regione Sardegna
art. 56
Altri parametri e norme interposte
legge regionale Friuli-Venezia Giulia 18/06/2007
n. 17
art. 5
decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978
n. 21
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978
n. 21
art. 4
decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978
n. 21
art. 5