Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37680  37681  37682  37683  37684  37685  37686  37687  37688  37689  37690  37691  37692  37693  37694  37695  37696  37697  37698  37699  37700  37701  37702  37703  37705  37706  37707  37708  37709  37710  37711  37712  37713  37714  37715  37716  37717  37718


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Previsione che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non provveda alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato decada, per l'anno in corso (quindi per l'esercizio successivo a quello rendicontato), dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Sanzione ex lege potenzialmente in grado di pregiudicare il fisiologico funzionamento dell'assemblea regionale - Lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni - Illegittimità costituzionale - Dichiarazione effettuata in relazione a parametri costituzionali - Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assorbimento di ulteriori questioni.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., l'art. 1, comma 11, terzo periodo, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non provveda alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato decada, per l'anno in corso (quindi per l'esercizio successivo a quello rendicontato), dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La disposizione de qua introduce una misura repressiva di indiscutibile carattere sanzionatorio che consegue ex lege, senza neppure consentire che la Corte dei conti possa graduare la sanzione stessa in ragione del vizio riscontrato nel rendiconto, né che gli organi controllati possano adottare misure correttive. Ciò non consente di preservare quella necessaria separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso, posta dalla giurisprudenza costituzionale a fondamento delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti. Avuto riguardo alla qualificazione dei gruppi consiliari, proiezione dei partiti politici in assemblea regionale, come organi del consiglio ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio, la norma impugnata - introducendo una sanzione che preclude qualsiasi finanziamento e rischia potenzialmente di compromettere le funzioni pubbliche affidate ai gruppi consiliari - è suscettibile di pregiudicare il fisiologico funzionamento dell'assemblea regionale stessa, anche in ragione di marginali irregolarità contabili, pur in assenza di un utilizzo scorretto dei contributi assegnati. La dichiarazione di illegittimità, essendo fondata sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia con riguardo all'applicazione della norma in esame a tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite).

- Sulla necessaria separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo, posta a fondamento della conformità a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti, v., tra le tante, la citata sentenza n. 179/2007.

- Per la qualificazione dei gruppi consiliari come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio, v. le citate sentenze nn. 187/1990 e 1130/1988.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 11

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte