Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37680  37681  37682  37683  37684  37685  37686  37687  37688  37689  37690  37691  37692  37693  37694  37695  37696  37697  37698  37699  37700  37701  37702  37703  37704  37706  37707  37708  37709  37710  37711  37712  37713  37714  37715  37716  37717  37718


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Dichiarazione di illegittimità costituzionale del terzo periodo del censurato comma 11 - Consequenziale necessità di prevedere che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue non alla «decadenza di cui al presente comma», ma all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11 - Illegittimità costituzionale parziale - Dichiarazione effettuata in relazione a parametri costituzionali - Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assorbimento di ulteriori questioni.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., l'art. 1, comma 11, quarto periodo, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui prevede che l'obbligo del gruppo consiliare di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11. Tale dichiarazione consegue alla ritenuta incostituzionalità della sanzione di decadenza dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale nell'esercizio successivo a quello rendicontato, prevista a carico del gruppo consiliare che ometta di regolarizzare il rendiconto in caso di irregolarità riscontrate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; e, essendo fondata sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia con riguardo all'applicazione della norma in esame a tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 11

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte