Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
26/02/2014; Decisione del
26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Decadenza e obbligo di restituzione delle somme ricevute "di cui al comma 11", in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Dichiarazione di illegittimità costituzionale del terzo periodo del censurato comma 11 - Consequenziale necessità di sostituire la locuzione "La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono" con la locuzione "L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue" - Illegittimità costituzionale parziale - Dichiarazione effettuata in relazione a parametri costituzionali - Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assorbimento di ulteriori questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Decadenza e obbligo di restituzione delle somme ricevute "di cui al comma 11", in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Dichiarazione di illegittimità costituzionale del terzo periodo del censurato comma 11 - Consequenziale necessità di sostituire la locuzione "La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono" con la locuzione "L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue" - Illegittimità costituzionale parziale - Dichiarazione effettuata in relazione a parametri costituzionali - Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assorbimento di ulteriori questioni.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., l'art. 1, comma 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), là dove dispone che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono», anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue». Tale dichiarazione consegue alla ritenuta incostituzionalità della sanzione di decadenza dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale nell'esercizio successivo a quello rendicontato, prevista a carico del gruppo consiliare che ometta di regolarizzare il rendiconto in caso di irregolarità riscontrate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; e, essendo fondata sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia con riguardo all'applicazione della norma in esame a tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite).
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., l'art. 1, comma 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), là dove dispone che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono», anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue». Tale dichiarazione consegue alla ritenuta incostituzionalità della sanzione di decadenza dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale nell'esercizio successivo a quello rendicontato, prevista a carico del gruppo consiliare che ometta di regolarizzare il rendiconto in caso di irregolarità riscontrate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; e, essendo fondata sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia con riguardo all'applicazione della norma in esame a tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
10/10/2012
n. 174
art. 1
co. 12
legge
07/12/2012
n. 213
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte