Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37680  37681  37682  37683  37684  37685  37686  37687  37688  37689  37690  37691  37692  37693  37694  37695  37696  37697  37698  37699  37700  37701  37702  37703  37704  37705  37706  37708  37709  37710  37711  37712  37713  37714  37715  37716  37717  37718


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia del consiglio regionale e dei gruppi consiliari, sotto il profilo della mancanza di idonei strumenti di tutela giurisdizionale contro la comunicazione di irregolarità e la delibera di non regolarità, e la conseguente decadenza dal diritto all'erogazione del contributo - Insussistenza - Impossibilità di interpretare la norma come escludente il diritto di agire in giudizio - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 11 e 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto - nel disciplinare i controlli sui gruppi consiliari dei consigli regionali - non garantirebbe idonei strumenti di tutela giurisdizionale contro la comunicazione di irregolarità e la delibera di non regolarità del rendiconto del gruppo, e la conseguente decadenza dal diritto all'erogazione del contributo a carico del bilancio del consiglio. Infatti, l'eventuale pregiudizio immediato e diretto arrecato alle posizioni giuridiche soggettive non può che determinare, nel silenzio della norma, la facoltà dei soggetti controllati di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale previsti dalla legge in base alle fondamentali garanzie costituzionali assicurate dagli artt. 24 e 113 Cost., costituenti principi supremi dell'ordinamento. Pertanto, in relazione alle norme impugnate non può essere esclusa, per i gruppi consiliari, la garanzia della tutela dinnanzi al giudice, restando in discussione, non già l'an, ma soltanto il quomodo di tale tutela: problema interpretativo della normativa vigente la cui definizione esula, ovviamente, dall'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale. La disposizione impugnata non comporta dunque alcun vulnus al diritto di agire in giudizio, da ritenere, invece, garantito.

- Sulla qualificazione delle fondamentali garanzie costituzionali previste dagli artt. 24 e 113 Cost. come principi supremi dell'ordinamento, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 26/1999, 526/2000, 266/2009, 10/1993, 232/1989, 18/1982 e 98/1965.

- Per l'affermazione che il fondamentale principio degli artt. 24 e 113 Cost. assicura la garanzia della tutela dinnanzi al giudice, v. la citata sentenza n. 470/1997.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 11

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 12

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte