Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia del consiglio regionale e dei gruppi consiliari, sotto il profilo della mancanza di idonei strumenti di tutela giurisdizionale contro la comunicazione di irregolarità e la delibera di non regolarità, e la conseguente decadenza dal diritto all'erogazione del contributo - Insussistenza - Impossibilità di interpretare la norma come escludente il diritto di agire in giudizio - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 11 e 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto - nel disciplinare i controlli sui gruppi consiliari dei consigli regionali - non garantirebbe idonei strumenti di tutela giurisdizionale contro la comunicazione di irregolarità e la delibera di non regolarità del rendiconto del gruppo, e la conseguente decadenza dal diritto all'erogazione del contributo a carico del bilancio del consiglio. Infatti, l'eventuale pregiudizio immediato e diretto arrecato alle posizioni giuridiche soggettive non può che determinare, nel silenzio della norma, la facoltà dei soggetti controllati di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale previsti dalla legge in base alle fondamentali garanzie costituzionali assicurate dagli artt. 24 e 113 Cost., costituenti principi supremi dell'ordinamento. Pertanto, in relazione alle norme impugnate non può essere esclusa, per i gruppi consiliari, la garanzia della tutela dinnanzi al giudice, restando in discussione, non già l'an, ma soltanto il quomodo di tale tutela: problema interpretativo della normativa vigente la cui definizione esula, ovviamente, dall'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale. La disposizione impugnata non comporta dunque alcun vulnus al diritto di agire in giudizio, da ritenere, invece, garantito.
- Sulla qualificazione delle fondamentali garanzie costituzionali previste dagli artt. 24 e 113 Cost. come principi supremi dell'ordinamento, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 26/1999, 526/2000, 266/2009, 10/1993, 232/1989, 18/1982 e 98/1965.
- Per l'affermazione che il fondamentale principio degli artt. 24 e 113 Cost. assicura la garanzia della tutela dinnanzi al giudice, v. la citata sentenza n. 470/1997.