Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37680  37681  37682  37683  37684  37685  37686  37687  37688  37689  37690  37691  37692  37693  37694  37695  37696  37697  37698  37699  37700  37701  37702  37703  37704  37705  37706  37707  37709  37710  37711  37712  37713  37714  37715  37716  37717  37718


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del censurato articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita necessità, ai fini di tale adeguamento, dell'adozione di una normativa di attuazione statutaria, da determinare in modo paritetico e non unilateralmente da parte dello Stato e senza imposizione di termini, o comunque di una normativa concordata - Asserita necessità, ai fini di tale adeguamento, di fare riferimento ai soli principi ricavabili dalle disposizioni di cui all'articolo 1 - Insussistenza - Adeguamento rivolto verso disposizioni costituenti norma di principio in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica e opponibile anche al legislatore dotato di autonomia speciale - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33, 35, 54 e 56 dello statuto sardo, alle prerogative costituzionali della regione friulana, al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano, agli artt. 27 della legge n. 42 del 2009, 116, 117 e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 16, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (per quest'ultimo limitatamente al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale) riguardanti il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni. Infatti, le disposizioni alle quali l'impugnato comma 16 impone di adeguare gli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale costituiscono esercizio della competenza dello Stato a dettare i principi fondamentali nelle materie «armonizzazione dei bilanci pubblici» e «coordinamento della finanza pubblica»; e sono opponibili anche agli enti ad autonomia differenziata, la cui finanza è parte della finanza pubblica allargata.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 16

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

statuto regione Sardegna  art. 7

statuto regione Sardegna  art. 8

statuto regione Sardegna  art. 15

statuto regione Sardegna  art. 19

statuto regione Sardegna  art. 26

statuto regione Sardegna  art. 33

statuto regione Sardegna  art. 35

statuto regione Sardegna  art. 54

statuto regione Sardegna  art. 56

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 65

Altri parametri e norme interposte

legge  05/05/2009  n. 42  art. 27