Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
26/02/2014; Decisione del
26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del censurato articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita necessità, ai fini di tale adeguamento, dell'adozione di una normativa di attuazione statutaria, da determinare in modo paritetico e non unilateralmente da parte dello Stato e senza imposizione di termini, o comunque di una normativa concordata - Asserita necessità, ai fini di tale adeguamento, di fare riferimento ai soli principi ricavabili dalle disposizioni di cui all'articolo 1 - Insussistenza - Adeguamento rivolto verso disposizioni costituenti norma di principio in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica e opponibile anche al legislatore dotato di autonomia speciale - Non fondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del censurato articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita necessità, ai fini di tale adeguamento, dell'adozione di una normativa di attuazione statutaria, da determinare in modo paritetico e non unilateralmente da parte dello Stato e senza imposizione di termini, o comunque di una normativa concordata - Asserita necessità, ai fini di tale adeguamento, di fare riferimento ai soli principi ricavabili dalle disposizioni di cui all'articolo 1 - Insussistenza - Adeguamento rivolto verso disposizioni costituenti norma di principio in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica e opponibile anche al legislatore dotato di autonomia speciale - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33, 35, 54 e 56 dello statuto sardo, alle prerogative costituzionali della regione friulana, al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano, agli artt. 27 della legge n. 42 del 2009, 116, 117 e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 16, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (per quest'ultimo limitatamente al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale) riguardanti il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni. Infatti, le disposizioni alle quali l'impugnato comma 16 impone di adeguare gli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale costituiscono esercizio della competenza dello Stato a dettare i principi fondamentali nelle materie «armonizzazione dei bilanci pubblici» e «coordinamento della finanza pubblica»; e sono opponibili anche agli enti ad autonomia differenziata, la cui finanza è parte della finanza pubblica allargata.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33, 35, 54 e 56 dello statuto sardo, alle prerogative costituzionali della regione friulana, al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano, agli artt. 27 della legge n. 42 del 2009, 116, 117 e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 16, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (per quest'ultimo limitatamente al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale) riguardanti il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni. Infatti, le disposizioni alle quali l'impugnato comma 16 impone di adeguare gli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale costituiscono esercizio della competenza dello Stato a dettare i principi fondamentali nelle materie «armonizzazione dei bilanci pubblici» e «coordinamento della finanza pubblica»; e sono opponibili anche agli enti ad autonomia differenziata, la cui finanza è parte della finanza pubblica allargata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
10/10/2012
n. 174
art. 1
co. 16
legge
07/12/2012
n. 213
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 8
statuto regione Sardegna
art. 15
statuto regione Sardegna
art. 19
statuto regione Sardegna
art. 26
statuto regione Sardegna
art. 33
statuto regione Sardegna
art. 35
statuto regione Sardegna
art. 54
statuto regione Sardegna
art. 56
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art.
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 65
Altri parametri e norme interposte
legge 05/05/2009
n. 42
art. 27