Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37680  37681  37682  37683  37684  37685  37686  37687  37688  37689  37690  37691  37692  37693  37694  37695  37696  37697  37698  37699  37700  37701  37702  37703  37704  37705  37706  37707  37708  37710  37711  37712  37713  37714  37715  37716  37717  37718


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del censurato articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune delle disposizioni verso cui è rivolto l'obbligo di adeguamento - Conseguente necessità di escludere l'obbligo di adeguamento in riferimento alle disposizioni: a) del comma 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; b) del comma 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della regione»; c) del comma 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; d) del comma 11, terzo periodo; e) del comma 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; f) del comma 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue» - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 16, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue». Tale declaratoria consegue alla ritenuta incostituzionalità delle summenzionate disposizioni che non possono, dunque, costituire legittimo oggetto dell'obbligo di adeguamento imposto agli enti ad autonomia differenziata.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 16

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 134

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 3

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 6

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 12

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

statuto regione Sardegna  art. 5

statuto regione Sardegna  art. 6

statuto regione Sardegna  art. 15

statuto regione Sardegna  art. 35

Altri parametri e norme interposte