Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del censurato articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge - Ricorso della Regione Sardegna - Riferimento alle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quest'ultimo limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, dell'articolo 1 del decreto censurato, le quali sono state oggetto di questioni promosse dalla stessa Regione e dichiarate non fondate - Asserita lesione delle rispettive prerogative costituzionali - Insussistenza - Non fondatezza della questione in parte qua .
Non é fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33, 35, 54 e 56 dello statuto sardo, 116, 117 e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 16, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (per quest'ultimo limitatamente al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale) riguardanti il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni. Tale declaratoria consegue al rigetto delle questioni proposte dalla Regione avverso le disposizioni costituenti oggetto del censurato obbligo di adeguamento.