Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Controlli esterni - Attribuzione al ministero dell'economia del potere di attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali, qualora emergano, anche attraverso le rilevazioni SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Intervento legislativo che eccede il limite circoscritto all'obbligo di trasmissione da parte degli uffici regionali di notizie ritenute sensibili e attribuisce al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali - Violazione della potestà normativa primaria delle Regioni autonome ricorrenti - Illegittimità costituzionale - Efficacia limitata alle Regioni autonome ricorrenti - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 4, numero 1-bis), dello statuto friulano, 3, comma 1, lett. b), e 46 dello statuto sardo, 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, l'art. 148, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il potere di attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali qualora emergano, anche attraverso le rilevazioni SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori. La disposizione de qua eccede i limiti del legittimo intervento del legislatore statale, circoscritto alla facoltà di disciplinare obblighi di trasmissione da parte degli uffici regionali delle notizie ritenute sensibili, in quanto attribuisce non già ad un organo magistratuale terzo quale la Corte dei conti, bensì direttamente al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, sottraendolo, in tal modo, illegittimamente all'ambito riservato alla potestà normativa di rango primario delle ricorrenti. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, essendo fondata sugli evocati parametri statutari e sulle relative norme di attuazione, ha efficacia, con riguardo all'applicazione della norma impugnata, limitatamente alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna (gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti).
- Sulla legittimità di interventi del legislatore statale volti ad acquisire dagli enti territoriali dati e informazioni utili, soprattutto a fini di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione agli enti territoriali dotati di autonomia particolare, v., tra le tante, le citate sentenze nn. 35/2005, 425/2004, 36/2004 e 376/2003.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, che attribuiva al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato poteri di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti territoriali analoghi a quelli previsti dalla norma impugnata, v. la citata sentenza n. 219/2013.