Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
26/02/2014; Decisione del
26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Controlli esterni - Attribuzione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti del potere di attivare la procedura di verifica ispettiva del ministero dell'economia sul complesso delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, prevista dal comma 2 della disposizione censurata - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della procedura prevista dal comma 2 della disposizione censurata - Illegittimità costituzionale - Efficacia limitata alle Regioni autonome ricorrenti.
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Controlli esterni - Attribuzione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti del potere di attivare la procedura di verifica ispettiva del ministero dell'economia sul complesso delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, prevista dal comma 2 della disposizione censurata - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della procedura prevista dal comma 2 della disposizione censurata - Illegittimità costituzionale - Efficacia limitata alle Regioni autonome ricorrenti.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 4, numero 1-bis), dello statuto friulano, 3, comma 1, lett. b), e 46 dello statuto sardo, 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, l'art. 148, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale consente alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di attivare le procedure ministeriali, previste dal precedente comma 2, di verifica della regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali qualora emergano situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori. Tale declaratoria consegue alla ritenuta incostituzionalità del menzionato comma 2 e, essendo fondata sugli evocati parametri statutari e sulle relative norme di attuazione, ha efficacia, con riguardo all'applicazione della norma impugnata, limitatamente alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 4, numero 1-bis), dello statuto friulano, 3, comma 1, lett. b), e 46 dello statuto sardo, 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, l'art. 148, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale consente alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di attivare le procedure ministeriali, previste dal precedente comma 2, di verifica della regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali qualora emergano situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori. Tale declaratoria consegue alla ritenuta incostituzionalità del menzionato comma 2 e, essendo fondata sugli evocati parametri statutari e sulle relative norme di attuazione, ha efficacia, con riguardo all'applicazione della norma impugnata, limitatamente alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.
Atti oggetto del giudizio
18/08/2000
n. 267
art. 148
co. 3
decreto-legge
10/10/2012
n. 174
art. 3
co. 1
legge
07/12/2012
n. 213
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 3
co. 1
statuto regione Sardegna
art. 46
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 02/01/1997
n. 9
art. 3
decreto legislativo 02/01/1997
n. 9
art. 4
decreto legislativo 02/01/1997
n. 9
art. 6
decreto legislativo 02/01/1997
n. 9
art. 9