Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Previsione di sanzioni nei confronti degli amministratori in caso di mancata applicazione degli strumenti e delle metodologie di controllo introdotte per gli enti locali - Ricorso della Regione Sardegna - Genericità dei motivi non sostenuti da adeguate argomentazioni, in relazione ai parametri evocati - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, per genericità dei motivi non sostenuti da adeguate argomentazioni, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, comma 1, lett. b), 6 e 46 dello statuto sardo - dell'art. 148, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che prevede sanzioni nei confronti degli amministratori in caso di mancata applicazione degli strumenti e delle metodologie di controllo introdotte per gli enti locali. Il ricorso, infatti, si limita ad affermare, senza ulteriori specificazioni, la lesività della disposizione in esame rispetto ai parametri statutari invocati in relazione agli altri commi degli impugnati artt. 148 e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, senza illustrare sufficientemente le ragioni che determinerebbero le dedotte lesioni.
- Per l'inammissibilità di questioni non adeguatamente motivate, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 41/2013, 114/2011 e 310/2010; ordinanza n. 123/2012.