Bilancio e contabilità pubblica - Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali - Previsione che le sezioni regionali della Corte dei conti procedano all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica di specifici elementi suscettibili di pregiudicare gli squilibri economico-finanziari degli enti, tenendo conto anche delle partecipazioni societarie dell'ente locale il cui fatturato prevalentemente derivi da attività strumentali all'ente o dallo svolgimento di servizi pubblici - Previsione che in caso di mancata adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le riscontrate irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio sia preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Controlli finalizzati ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, anche ad autonomia speciale, distinti dai controlli disciplinati dalle fonti speciali di autonomia - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, comma 1, lett. b), 6 e 46 dello statuto sardo - dell'art. 148-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che le sezioni regionali della Corte dei conti procedano all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica di specifici elementi suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti, tenendo conto anche delle partecipazioni dell'ente locale in società il cui fatturato prevalentemente derivi da attività strumentali all'ente o dallo svolgimento di servizi pubblici, e che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le riscontrate irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, sia preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Innanzitutto, l'estensione delle introdotte verifiche alle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente è funzionale, da un lato, a garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio. Più in generale, l'attività di controllo della Corte dei conti, rivolta alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è finalizzata ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali (inclusi quelli dotati di autonomia speciale), ponendosi conseguentemente su un piano distinto rispetto ai controlli disciplinati dalle fonti "speciali" di autonomia: il giudice contabile esercita un sindacato di legalità e di regolarità, ascrivibile alla categoria dei controlli di natura preventiva volti ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, complementare al controllo sulla gestione amministrativa.
- Per l'affermazione che i controlli finanziari attribuiti alla Corte dei conti sono finalizzati ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali (inclusi quelli dotati di autonomia speciale), ponendosi conseguentemente su un piano distinto rispetto ai controlli disciplinati dalle fonti "speciali" di autonomia, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 60/2013, 179/2007 e 267/2006.
- Sulle ulteriori tipologie di controllo attribuite alla Corte dei conti dagli artt. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, v. le citate sentenze nn. 60/2013 e 179/2007.