Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37680  37681  37682  37683  37684  37685  37686  37687  37688  37689  37690  37691  37692  37693  37694  37695  37696  37697  37698  37699  37700  37701  37702  37703  37704  37705  37706  37707  37708  37709  37710  37711  37712  37713  37714  37715  37717  37718


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti - Disciplina delle funzioni di analisi della spesa pubblica degli enti locali - Previsione che venga fornita comunicazione dei dati acquisiti al Commissario per la revisione della spesa, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio e alla Sezione autonomie, al fine di consentire l'elaborazione e una più proficua applicazione delle metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione della competenza degli enti ricorrenti in ordine ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale - Insussistenza - Interventi aventi carattere collaborativo, funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3, 116 e 117, quarto comma, Cost., al Titolo IV ed agli artt. 4, numeri 1) e 1-bis), 60 e 63, comma 5, dello statuto friulano, 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, 27 della legge n. 42 del 2009, 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010, 3, comma 1, lett. b), 6, 46, 54 e 56 dello statuto sardo, 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, 79, 80, 81 e 104 dello statuto trentino, 16 e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 e 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che, nel disciplinare le funzioni di analisi della spesa pubblica degli enti locali, prevede la comunicazione dei dati acquisiti, anche a mezzo dei Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, al Commissario per la revisione della spesa pubblica, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla sezione autonomie, al fine di consentire l'elaborazione ed una più proficua applicazione delle metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. Invero, le norme censurate non risultano lesive dell'autonomia regionale e provinciale, in quanto non determinano misure repressive e sanzionatorie sugli enti controllati, rimettendo alle amministrazioni interessate l'adozione delle misure correttive in esito alle eventuali situazioni critiche della gestione rilevate dalle sezioni regionali della Corte dei conti. Pertanto, la disciplina in esame rimane nell'alveo dei controlli di natura collaborativa, in quanto limitati all'applicazione di metodologie di controllo della spesa pubblica degli enti territoriali - peraltro di carattere episodico - funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea. Inoltre, i parametri evocati dalle ricorrenti non valgono ad esaurire l'ambito dei controlli e delle verifiche che il legislatore statale può legittimamente attribuire alla Corte dei conti; né le modalità positivamente determinate mediante le quali la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obiettivi di finanza pubblica ed esercitano le relative funzioni di coordinamento e di vigilanza sulla finanza degli enti locali attribuiscono alla Regione ad autonomia differenziata e alla Provincia autonoma alcun titolo di esclusività nello svolgimento delle pertinenti funzioni di controllo e vigilanza. Infatti, i controlli e le verifiche disciplinati dalle norme impugnate si pongono su un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alle parti ricorrenti, non potendosi desumere dalle invocate norme statutarie e di attuazione alcun titolo esclusivo nello svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza sugli obiettivi di finanza pubblica, a cui sono dichiaratamente rivolte le procedure di analisi sulla spesa pubblica in esame. Il metodo delle analisi «su campione», che le norme impugnate affidano ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato (comunque funzionali ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti), pur di carattere non sistematico, rientra tra le metodologie necessarie che caratterizzano il controllo sulla gestione in senso stretto, mediante il quale non possono estendersi verifiche sulla generalità delle pubbliche amministrazioni, bensì si può indirizzare l'esame alle materie, ai settori e alle gestioni ritenuti cruciali. Infine, le norme scrutinate rinviano all'art. 14 della legge n. 196 del 2009 e alle relative verifiche dei Servizi ispettivi della Ragioneria al solo scopo di allargare il potere di vigilanza fino all'impiego dei predetti servizi, dotando gli organi dell'amministrazione centrale di un più penetrante potere che, tuttavia, trova il proprio sbocco naturale nell'attivazione delle attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti.

- Sull'ininfluenza di modifiche normative che lascino inalterata la sostanza normativa delle disposizioni impugnate, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 193/2012 e 147/2012.

- In materia di controlli funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 219/2013, 60/2013, 179/2007, 267/2006 e 425/2004.

- Per l'affermazione che l'accordo è lo strumento per conciliare e regolare in modo negoziato il concorso alla manovra di finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 60/2013, 118/2012 e 82/2007.

- Nel senso che le modalità positivamente determinate con cui gli enti ad autonomia differenziata concordano con lo Stato gli obiettivi di finanza pubblica ed esercitano le relative funzioni di coordinamento e di vigilanza sulla finanza locale non attribuiscono a tali enti alcun titolo di esclusività nello svolgimento delle pertinenti funzioni di controllo e vigilanza, v. la citata sentenza n. 60/2013.

- In relazione al controllo sulla gestione in senso stretto, v. la citata sentenza n. 29/1995.

- Con riferimento all'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011 (nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012) che attribuisce al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato poteri ispettivi e verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d), della legge n. 196 del 2009, v. la citata sentenza n. 219/2013.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 6  co. 1

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 6  co. 2

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117  co. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 60

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 63  co. 5

statuto regione Sardegna  art. 3  co. 1

statuto regione Sardegna  art. 6

statuto regione Sardegna  art. 46

statuto regione Sardegna  art. 54

statuto regione Sardegna  art. 56

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 81

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  02/01/1997  n. 9  art. 3  

decreto legislativo  02/01/1997  n. 9  art. 4  

decreto legislativo  02/01/1997  n. 9  art. 6  

decreto legislativo  02/01/1997  n. 9  art. 9  

decreto del Presidente della Repubblica  25/11/1975  n. 902  art. 33    co. 1  

legge  05/05/2009  n. 42  art. 27  

legge  13/12/2010  n. 220  art. 1    co. 154  

legge  13/12/2010  n. 220  art. 1    co. 155  

decreto del Presidente della Repubblica  16/01/1978  n. 21  art. 1  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 16  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 17  

decreto del Presidente della Repubblica  15/07/1988  n. 305  art. 6    co. 3  bis

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4    co. 1