Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti - Previsione che la sezione delle autonomie della Corte dei conti definisca, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, affidando, poi, alle sezioni regionali il compito di effettuare i relativi controlli, e, in presenza di criticità della gestione, quello di assegnare alle amministrazioni interessate un termine per l'adozione delle necessarie misure correttive, riferendo successivamente al Parlamento gli esiti dei controlli effettuati - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione della competenza degli enti ricorrenti in ordine ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale - Insussistenza - Interventi aventi carattere collaborativo, funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3, 116 e 117, quarto comma, Cost., al Titolo IV ed agli artt. 4, numeri 1) e 1-bis), 60 e 63, comma 5, dello statuto friulano, 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, 27 della legge n. 42 del 2009, 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010, 3, comma 1, lett. b), 6, 46, 54 e 56 dello statuto sardo, 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, 79, 80, 81 e 104 dello statuto trentino, 16 e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 e 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 6, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che la sezione delle autonomie della Corte dei conti definisca, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, affidando, poi, alle sezioni regionali il compito di effettuare i relativi controlli, e, in presenza di criticità della gestione, quello di assegnare alle amministrazioni interessate un termine per l'adozione delle necessarie misure correttive, riferendo successivamente al Parlamento gli esiti dei controlli effettuati. La disciplina posta dalla disposizione impugnata - che, in base al suo tenore letterale e per considerazioni di ordine logico-sistematico, deve intendersi applicabile anche alle amministrazioni regionali - é strumentale a più tipi di attività di controllo e rimane nell'alveo dei controlli di natura collaborativa e di quelli di legittimità-regolarità istituiti per assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, in quanto limitati all'applicazione di metodologie di controllo della spesa pubblica degli enti territoriali funzionali a garantire, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.
- Per l'affermazione che l'interpretazione di una legge o di alcune sue disposizioni in un determinato significato non può discendere soltanto da affermazioni formali del legislatore stesso, ma deve avere una puntuale rispondenza nella natura effettiva delle disposizioni interessate, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo e dalla loro incidenza nei confronti di altre norme dell'ordinamento, v., tra le tante, le citate sentenze nn. 200/2012, 164/2012 e 85/1990.
- In materia di controlli di natura collaborativa e di legittimità-regolarità istituiti per assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, in quanto limitati all'applicazione di metodologie di controllo della spesa pubblica degli enti territoriali funzionali a garantire, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali , la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 219/2013, 60/2013, 179/2007, 267/2006 e 425/2004.