Sentenza 40/2014 (ECLI:IT:COST:2014:40)
Massima numero 37721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 10/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37719  37720  37722


Titolo
Trasporti - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone - Contributo chilometrico - Ricorso del Governo - Omessa motivazione in ordine al parametro evocato - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. - in tema di contributi chilometrici per i servizi di trasporto pubblico di persone.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  20/12/2012  n. 22  art. 23  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte