Sentenza 40/2014 (ECLI:IT:COST:2014:40)
Massima numero 37721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
26/02/2014; Decisione del
26/02/2014
Deposito del 10/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Titolo
Trasporti - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone - Contributo chilometrico - Ricorso del Governo - Omessa motivazione in ordine al parametro evocato - Inammissibilità della questione.
Trasporti - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone - Contributo chilometrico - Ricorso del Governo - Omessa motivazione in ordine al parametro evocato - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. - in tema di contributi chilometrici per i servizi di trasporto pubblico di persone.
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. - in tema di contributi chilometrici per i servizi di trasporto pubblico di persone.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
20/12/2012
n. 22
art. 23
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte