Bilancio e contabilità pubblica - Corte dei conti - Norme della Provincia di Bolzano - Controlli della Corte dei conti sulla legittimità e regolarità delle gestioni degli enti locali, nonché sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio, previsti nell'art. 148 del testo unico enti locali (TUEL) - Controlli della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti, previsti nell'art. 148- bis del TUEL - Attribuzione dei controlli medesimi all'"Organismo di valutazione per l'effettuazione dei controlli", istituito presso la Direzione generale della Provincia - Lesione delle competenze della Corte dei conti a tutela dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva - Violazione del principio dell'equilibrio del bilancio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Esorbitanza dalle competenze statutarie - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 - impugnato in riferimento all'art. 81, quarto comma, 117, terzo comma, 97 Cost., e agli artt. 8, 9 e 79 dello Statuto del Trentino-Alto Adige - che attribuisce all'Organismo di valutazione per l'effettuazione dei controlli, istituito presso la Direzione generale della Provincia, i controlli previsti negli artt. 148 e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e spettanti, secondo queste ultime previsioni, alla Corte dei Conti. Infatti, esso sottrae alla Corte dei Conti, organo a ciò deputato dal legislatore statale, il sindacato sulla legittimità e regolarità dei bilanci degli enti locali della Provincia autonoma, finalizzato a verificare il rispetto dei limiti e degli equilibri complessivi di finanza pubblica, e lo attribuisce alla sfera funzionale della Provincia, in assenza di previsione statutaria. Rimangono assorbite le censure relative all'art. 97 Cost.
- Sulla natura politica del ricorso e la determinazione dell'ambito della difesa tecnica da parte della delibera da impugnare, vedi le citate sentenze nn. 278/2010 e 149/2012.
- Sulla incomprimibilità del ruolo della Corte dei Conti di garante dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva da parte della competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di istituire forme di sindacato sugli enti locali, vedi la citata sentenza n. 267/2006.
- Sui vincoli di finanza pubblica che obbligano l'Italia al contenimento della spesa, vedi le citate sentenze n. 138/2013, 425/2004 e 36/2004.
- Sul carattere cogente dei controlli delle sezioni regionali della Corte dei Conti nei confronti dei destinatari, vedi la citata sentenza n. 60/2013.
- Sulle modalità di conformazione dei rapporti finanziari tra Stato ed autonomie speciali, vedi la citata sentenza n. 425/2004.
- Sul sindacato uniforme e generale sui conti degli enti locali ai fini del rispetto dei limiti complessivi di finanza pubblica, vedi le citate sentenze nn. 60/2013, 198/2012 e 267/2006.
- Sulla preclusione della disciplina del contenuto e degli effetti delle pronunce della Corte dei Conti al legislatore regionale, vedi la citata sentenza n. 39/2014.
- Sui poteri della Corte dei Conti atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali, vedi le citate sentenze nn. 39/2014, 266/2013, 250/2013 e 60/2013.
- Sull'esito dicotomico del controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei Conti, vedi le citate sentenze nn. 179/2007 e 60/2013.
- Sulla mancanza di interferenza del sindacato di legittimità e regolarità sui conti con la particolare autonomia politica ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie, vedi la citata sentenza n. 39/2014.