Sentenza 41/2014 (ECLI:IT:COST:2014:41)
Massima numero 37723
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SILVESTRI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 10/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Elezioni - Ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni - Elezioni nazionali svoltesi il 24 e 25 febbraio 2013 - Verbale dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione che assegna alla circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia 12 seggi - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - Ritenuta spettanza di 13 seggi - Asserita alterazione della rappresentanza territoriale come definita dalla Costituzione - Richiesta di annullamento del verbale censurato - Insussistenza delle condizioni per l'instaurazione di un conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Censura che non concerne la lesione della sfera di competenza costituzionale dell'ente ricorrente - Censura riconducibile non all'atto impugnato, ma alla norma di legge di cui esso è attuazione - Inammissibilità del conflitto.

Testo

È inammissibile il conflitto di attribuzioni, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avverso il verbale dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione col quale sono stati assegnati un determinato (e contestato) numero di seggi elettorali ad una circoscrizione regionale. Per aversi conflitto di attribuzione tra Regione e Stato, infatti, occorre in primo luogo che la prima lamenti non una qualsiasi lesione, ma la lesione di una propria competenza costituzionale. In secondo luogo, poi, con riguardo al rapporto fra atto (amministrativo) impugnato e legge (o atto con forza di legge) di cui esso è attuazione, in sede di conflitto di attribuzione non è possibile impugnare atti amministrativi al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati. Nel caso in esame, infatti, la lesione lamentata dalla ricorrente è riconducibile non già all'atto impugnato, ma alla norma di legge di cui esso è attuazione, poiché il verbale è stato redatto dall'Ufficio elettorale centrale nazionale senza alcun margine di autonoma valutazione, in puntuale esecuzione dell'art. 83, comma 1, n. 8), del d.P.R. n. 361 del 1957. Non può essere accolta, di conseguenza, l'ulteriore richiesta della ricorrente alla Corte di sollevare innanzi a sé, in via di incidente nel presente giudizio, questione di legittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con l'art. 56, quarto comma, Cost., in quanto ciò presuppone che si sia instaurato un giudizio per conflitto di attribuzione avente un suo oggetto autonomo, e cioè un giudizio in cui si lamenta una lesione della sfera di attribuzioni della Regione, riconducibile ad un atto impugnato che sia in sé suscettibile di produrre tale lesione.

- Sui requisiti per aversi la materia di un conflitto di attribuzione fra Regione e Stato, v., ex plurimis, sentenza n. 206/1975.

- Sulla possibilità per le Regioni di proporre ricorso per conflitto di attribuzioni quando esse lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale, v., ex plurimis, sentenze nn. 380/2007 e 27/1996.

- Sull'affermazione secondo la quale la rappresentanza della comunità territoriale della Regione può concorrere alla sua legittimazione ad agire, v. le citate sentenze nn. 276/1991 e 51/1991.

- Sull'impossibilità di impugnare, in sede di conflitto di attribuzione, atti amministrativi al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati, v., ex plurimis, la sentenza n. 472/1995.

- Sull'affermazione in base alla quale la Corte può sollevare innanzi a sé, in via di incidente nel giudizio, questione di legittimità costituzionale solo se si sia instaurato un giudizio per conflitto di attribuzione avente un suo oggetto autonomo, v., ex plurimis, sentenze nn. 467/1997, 215/1996 e 472/1995.



Atti oggetto del giudizio

 05/03/2013  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 56  co. 4

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  22/12/2012  n.   art.