Procedimento civile - Controversie avente ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità - Applicazione del rito sommario di cognizione non convertibile - Questione già dichiarata inammissibile in relazione ad analoghe censure, in base al principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte del legislatore nella disciplina degli istituti processuali, nel limite della non manifesta irragionevolezza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, commi primo e secondo, e 111, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione non convertibile di cui agli artt. 3 del medesimo d.lgs., 702-bis e 702-ter cod. proc. civ. Premesso che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sé, di copertura costituzionale, il rimettente ha richiesto una pronuncia priva di contenuto costituzionalmente obbligato in una materia, quale la disciplina degli istituti processuali, soggetta alla discrezionalità del legislatore.
- Per la manifesta inammissibilità di questioni identiche, v. le citate ordinanze nn. 226/2013 e 190/2013.
- Sulla discrezionalità del legislatore in materia di istituti processuali, v. la citata sentenza n. 10/2013.