Procedimento civile - Controversie avente ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità - Applicazione del rito sommario di cognizione non convertibile - Asserita violazione dei criteri direttivi contenuti nella legge delega - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione non convertibile di cui agli artt. 3 del medesimo d.lgs., 702-bis e 702-ter cod. proc. civ. Infatti, la norma di delega in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione compresi nell'ambito della giurisdizione ordinaria e regolati dalla legislazione speciale (art. 54 della legge n. 69 del 2009) non si riferisce soltanto ai procedimenti civili disciplinati dalla legislazione speciale con modalità diverse da quelle del rito ordinario, sommario o del lavoro, ed il procedimento di opposizione alla stima si caratterizza per una serie di indubbie particolarità.
- Per la manifesta infondatezza di identiche questioni, v. le citate ordinanze nn. 226/2013 e 190/2013.