Sentenza 44/2014 (ECLI:IT:COST:2014:44)
Massima numero 37727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
10/03/2014; Decisione del
10/03/2014
Deposito del 13/03/2014; Pubblicazione in G. U. 19/03/2014
Titolo
Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Ricorso della Regione Lazio - Rinunzia per "sopravvenuta carenza di interesse ad agire" - Mancata accettazione della controparte costituita - Cessazione della materia del contendere.
Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Ricorso della Regione Lazio - Rinunzia per "sopravvenuta carenza di interesse ad agire" - Mancata accettazione della controparte costituita - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 28 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, in combinato disposto, agli artt. 118, 133, secondo comma, Cost., all'art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001 - che istituisce unioni di Comuni, disciplinandone organi e funzioni. Infatti, la Regione Lazio ha rinunziato all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e, in mancanza di accettazione della controparte costituita, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e non l'estinzione del processo.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 28 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, in combinato disposto, agli artt. 118, 133, secondo comma, Cost., all'art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001 - che istituisce unioni di Comuni, disciplinandone organi e funzioni. Infatti, la Regione Lazio ha rinunziato all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e, in mancanza di accettazione della controparte costituita, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e non l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 1
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 3
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 4
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 5
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 7
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 8
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 10
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 11
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 12
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 13
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 14
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 15
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 16
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 28
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 133
co. 2
legge costituzionale
art. 9
co. 2
Altri parametri e norme interposte