Sentenza 44/2014 (ECLI:IT:COST:2014:44)
Massima numero 37728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  10/03/2014;  Decisione del  10/03/2014
Deposito del 13/03/2014; Pubblicazione in G. U. 19/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37727  37729  37730  37731  37732  37733  37734  37735  37736  37737  37738  37739  37740  37741  37742  37743  37744  37745  37746  37747  37748  37749  37750  37751  37752  37753  37754  37755  37756  37757  37758  37759  37760  37761  37762  37763  37764  37765  37766  37767  37768


Titolo
Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Ricorsi delle Regioni Toscana, Puglia, Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia - Ius superveniens che non consente il trasferimento della questione - Sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile, per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 - impugnato dalle Regioni Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, secondo comma, lett. p), terzo, quarto e sesto comma, 118, 119, 120, 133, Cost. - che prevedeva per alcuni Comuni l'esercizio obbligatorio in forma associata, mediante un'unione di Comuni, di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici loro spettanti. Infatti, avendo l'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 modificato la disposizione in modo da non potersi ravvisare una sostanziale coincidenza tra la normativa impugnata e quella sopravvenuta, non è possibile trasferire la questione sulla nuova norma, né è possibile riscontrare un effetto satisfattorio per le ricorrenti.

- Sul trasferimento della questione sulla nuova norma, qualora dalla disposizione sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, vedi le citate sentenze nn. 326/2010 e 40/2010.

- Sull'inammissibilità per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, vedi le citate sentenze nn. 32/2012 e 326/2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 16  co. 1

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 19  co. 2

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 77  co. 1

Costituzione  art. 77  co. 2

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Costituzione  art. 133

Altri parametri e norme interposte