Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Ricorsi delle Regioni Toscana, Puglia, Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia - Ius superveniens che non consente il trasferimento della questione - Sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 - impugnato dalle Regioni Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, secondo comma, lett. p), terzo, quarto e sesto comma, 118, 119, 120, 133, Cost. - che prevedeva per alcuni Comuni l'esercizio obbligatorio in forma associata, mediante un'unione di Comuni, di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici loro spettanti. Infatti, avendo l'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 modificato la disposizione in modo da non potersi ravvisare una sostanziale coincidenza tra la normativa impugnata e quella sopravvenuta, non è possibile trasferire la questione sulla nuova norma, né è possibile riscontrare un effetto satisfattorio per le ricorrenti.
- Sul trasferimento della questione sulla nuova norma, qualora dalla disposizione sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, vedi le citate sentenze nn. 326/2010 e 40/2010.
- Sull'inammissibilità per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, vedi le citate sentenze nn. 32/2012 e 326/2010.