Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Ricorsi delle Regioni Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria - Ius superveniens che non consente il trasferimento della questione - Sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio - Inammissibilità della questione.
Deve essere dichiarata inammissibile, per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalle Regioni Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, secondo comma, lett. p), terzo, quarto e sesto comma, 118, 119 e 133, Cost. - che prevede l'applicazione della disciplina dello stesso art. 16 all'unione di cui al comma 1, in deroga all'art. 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, detta deroga è collocata attualmente, in virtù dell'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, nel comma 1 dell'art. 16 impugnato, su cui si è già riscontrata la non trasferibilità della relativa questione.
- Sull'inammissibilità per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, vedi le citate sentenze nn. 32/2012 e 326/2010.