Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Ricorsi delle Regioni Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria - Ius superveniens che non consente il trasferimento della questione - Sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio - Inammissibilità della questione.
È inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 9, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalle Regioni Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, secondo comma, lett. p), terzo, quarto e sesto comma, 118 e 133 - che conteneva disposizioni relative agli organi di governo di Comuni che fanno parte di un'unione o che esercitano le proprie funzioni tramite l'unione. Infatti, in conseguenza dell'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, la disposizione è stata riprodotta in un altro comma, ma con una sostanziale differenza - che viene ritenuta non satisfattiva - rispetto alla formulazione originaria.
- Sul trasferimento della questione sulla nuova norma, qualora dalla disposizione sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, vedi le citate sentenze nn. 326/2010 e 40/2010.
- Sull'inammissibilità per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, vedi le citate sentenze nn. 32/2012 e 326/2010.