Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Ricorsi delle Regioni Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria - Ius superveniens che non consente il trasferimento della questione - Sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 15, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalle Regioni Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo comma, secondo comma, lett. p), terzo, quarto e sesto comma, 118, 119 e 133, Cost. - che prevedeva che agli amministratori dell'unione, che riscuotessero emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali, non spettasse alcun trattamento per la carica sopraggiunta fino al momento dell'esercizio dell'opzione. Infatti, in conseguenza della sostituzione introdotta dal d.l. n. 95 del 2012, è intervenuta una modifica sostanziale non satisfattiva.
- Sul trasferimento della questione sulla nuova norma, qualora dalla disposizione sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, vedi le citate sentenze nn. 326/2010 e 40/2010.
- Sull'inammissibilità per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, vedi le citate sentenze nn. 32/2012 e 326/2010.