Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Ricorso della Regione Liguria - Censure riferite a parametri non competenziali - Difetto di motivazione in ordine alla ridondanza sul riparto di competenze - Inammissibilità delle questioni.
È inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla ridondanza sul riparto di competenze, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, commi 6, 9 e 10 del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2 del d.l. n. 95 del 2012 - impugnati dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 3 e 97, Cost. - in tema di unioni di Comuni per l'esercizio associato di funzioni e di servizi. Infatti, la deducibilità di parametri costituzionali diversi da quelli relativi al riparto di competenze è ammessa soltanto qualora la violazione ridondi comunque sul riparto di competenze, cosa non ravvisabile nel caso di specie.
- Sull'invocabilità da parte delle Regioni di parametri costituzionali diversi da quelli relativi al riparto di competenze, vedi le citate sentenze nn. 237/2009, 289/2008 e 216/2008.