Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata introduzione di una disciplina di dettaglio che comprime i margini di autonomia dei piccoli Comuni, dando luogo, di fatto, ad una sostanziale fusione degli stessi, con conseguente modifica delle relative circoscrizioni - Lamentato intervento sull'ordinamento degli enti locali, in una materia ricadente nella competenza residuale delle Regioni - Asserito contrasto con la previsione costituzionale che stabilisce gli enti territoriali che sono elementi costitutivi della Repubblica - Asserito contrasto con la previsione costituzionale che consente l'istituzione e le variazioni territoriali dei comuni - Insussistenza - Intervento legislativo che non comporta fusioni, e che riguarda solo le modalità di esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, commi 6, 9 e 10 del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, commi 17, lett. a), 19, 20 e 21 del d.l. n. 138 del 2011 - impugnati dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 114, 117, quarto comma, 133, secondo comma, Cost. - che prevedono, con una disciplina di dettaglio, che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, la normativa impugnata non prevede la fusione e l'estinzione dei piccoli Comuni, con conseguente modifica delle circoscrizioni territoriali, bensì l'esercizio delle funzioni amministrative in forma associata. Inoltre, la previsione di un vincolo soltanto per una categoria di Comuni non è incompatibile con l'art. 114 Cost., che non obbliga il legislatore statale a sottoporre tutti i Comuni alla medesima disciplina, indipendentemente dalle caratteristiche numeriche della popolazione.
- Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006.
- Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005.
- Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008.
- Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005.
- Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010.
- Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004.
- Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006.
- Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005.
- Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008.