Sentenza 44/2014 (ECLI:IT:COST:2014:44)
Massima numero 37745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  10/03/2014;  Decisione del  10/03/2014
Deposito del 13/03/2014; Pubblicazione in G. U. 19/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37727  37728  37729  37730  37731  37732  37733  37734  37735  37736  37737  37738  37739  37740  37741  37742  37743  37744  37746  37747  37748  37749  37750  37751  37752  37753  37754  37755  37756  37757  37758  37759  37760  37761  37762  37763  37764  37765  37766  37767  37768


Titolo
Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL - Ricorso della Regione Toscana - Asserita lesione della competenza legislativa regionale residuale - Asserito carattere specifico ed autoapplicativo della disciplina censurata - Insussistenza - Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 6 e 9, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 - impugnato dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, Cost. - che prevede che i Comuni con popolazione fino 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, una disposizione statale di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica può incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale, e determinare una - sia pur parziale - compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative delle Regioni. Inoltre, il carattere specifico delle prescrizioni non esclude il carattere di principio di una norma, qualora risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione, come avviene nel caso di specie. Infine, il principio di leale collaborazione non si applica al procedimento di formazione delle leggi.

- Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006.

- Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005.

- Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008.

- Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005.

- Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010.

- Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004.

- Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006.

- Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005.

- Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008.

- Sulla compatibilità del carattere specifico di una prescrizione con il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione, vedi la citata sentenza n. 430/2007.

- Sulla inapplicabilità del principio di leale collaborazione al procedimento di formazione delle leggi, v. le citate sentenze nn. 33/2011 e 326/2010.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 16  co. 6

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 16  co. 9

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 19  co. 2

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte