Sentenza 44/2014 (ECLI:IT:COST:2014:44)
Massima numero 37747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  10/03/2014;  Decisione del  10/03/2014
Deposito del 13/03/2014; Pubblicazione in G. U. 19/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37727  37728  37729  37730  37731  37732  37733  37734  37735  37736  37737  37738  37739  37740  37741  37742  37743  37744  37745  37746  37748  37749  37750  37751  37752  37753  37754  37755  37756  37757  37758  37759  37760  37761  37762  37763  37764  37765  37766  37767  37768


Titolo
Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Disposizione risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità, secondo cui "I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio, come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo" - Disposizione risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità, secondo cui "Ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione" - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizioni necessarie per il funzionamento delle unioni, coessenziali al principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione .

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 5, 6, 9 e 10 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012 - impugnati dalla Regione Toscana in relazione al principio di leale collaborazione - che dettano disposizioni in tema di unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi. Infatti, il contenuto precettivo deve ritenersi coessenziale al principio di coordinamento della finanza pubblica, perché disciplina modalità procedimentali necessarie per il funzionamento delle unioni. Inoltre, il principio di leale collaborazione non si applica al procedimento di formazione delle leggi.

- Sulla inapplicabilità del principio di leale collaborazione al procedimento di formazione delle leggi, vedi le citate sentenze nn. 33/2011 e 326/2010.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 16  co. 5

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 19  co. 2

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 19  co. 6

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 16  co. 6

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 16  co. 9

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 16  co. 10

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte