Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Ridefinizione, sulla base delle soglie demografiche, del numero degli organi e dei loro componenti rispetto ai Comuni fino a diecimila abitanti, e previsione che quelli fino a 1.000 abitanti hanno solo consiglio e sindaco - Modalità temporali e di svolgimento delle sedute degli organi collegiali dei comuni fino a quindicimila abitanti - Ricorso della Regione Toscana - Asserita lesione delle funzioni amministrative che la Regione ha attribuito ai Comuni e dell'autonomia organizzativa degli stessi - Insussistenza - Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 17, lett. a), 19, 20 e 21 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, ultima parte, Cost. - che ridefinisce, sulla base delle soglie demografiche, il numero degli organi e dei loro componenti rispetto ai Comuni fino a diecimila abitanti, e prevede che quelli fino a 1.000 abitanti hanno solo Consiglio e Sindaco, e prevede modalità temporali e di svolgimento delle sedute degli organi collegiali dei Comuni fino a quindicimila abitanti. Infatti, la normativa statale impugnata è finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica.
- Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006.
- Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005.
- Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008.
- Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005.
- Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010.
- Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004.
- Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006.
- Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005.
- Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008.