Sentenza 44/2014 (ECLI:IT:COST:2014:44)
Massima numero 37751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  10/03/2014;  Decisione del  10/03/2014
Deposito del 13/03/2014; Pubblicazione in G. U. 19/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37727  37728  37729  37730  37731  37732  37733  37734  37735  37736  37737  37738  37739  37740  37741  37742  37743  37744  37745  37746  37747  37748  37749  37750  37752  37753  37754  37755  37756  37757  37758  37759  37760  37761  37762  37763  37764  37765  37766  37767  37768


Titolo
Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata introduzione di una disciplina di dettaglio che comprime i margini di autonomia dei piccoli Comuni - Lamentato intervento sull'ordinamento degli enti locali, in una materia ricadente nella competenza residuale delle Regioni - Insussistenza - Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, dell'art. 19, comma 5 del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, commi 6 e 9, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, del d.l. n. 138 del 2011 - impugnati dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 114, 117 e 118, Cost. - che recano disposizioni in tema di ordinamento di unioni di Comuni. Infatti, la normativa statale impugnata rientra nella materia del coordinamento della finanza pubblica.

- Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006.

- Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005.

- Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008.

- Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005.

- Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010.

- Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004.

- Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006.

- Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005.

- Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008.

- Sulla legittima incidenza di una normativa volta alla riduzione della spesa pubblica corrente sull'autonomia di spesa delle Regioni e su ogni tipo di potestà legislativa regionale, vedi le citate sentenze nn. 91/2011, 27/2010, 456/2005 e 244/2005, 326/2010 e 237/2009.

- Sull'esclusione della possibilità di giustificare l'intervento legislativo dello Stato sulla base dell'art. 117, secondo comma, lett. p), nella parte relativa a "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, quando il suddetto intervento non concerne uno degli enti indicati tassativamente nella previsione costituzionale, vedi la citata sentenza n. 237/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 16  co. 4

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 19  co. 2

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 19  co. 5

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 16  co. 6

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 16  co. 9

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 19  co. 2

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte