Sentenza 44/2014 (ECLI:IT:COST:2014:44)
Massima numero 37752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  10/03/2014;  Decisione del  10/03/2014
Deposito del 13/03/2014; Pubblicazione in G. U. 19/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37727  37728  37729  37730  37731  37732  37733  37734  37735  37736  37737  37738  37739  37740  37741  37742  37743  37744  37745  37746  37747  37748  37749  37750  37751  37753  37754  37755  37756  37757  37758  37759  37760  37761  37762  37763  37764  37765  37766  37767  37768


Titolo
Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Umbria - Ritenuta introduzione di norme ordinamentali dirette ad incidere sullo status istituzionale dei Comuni - Censure riferite a parametri non competenziali - Difetto di motivazione in ordine alla ridondanza sul riparto di competenze - Genericità e difetto di adeguata motivazione in relazione alle altre censure - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, in riferimento agli artt. 5, 77, 114, 118, primo comma, Cost. - che prevede, tra l'altro, che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, per quanto riguarda le censure riferite agli artt. 77 e 5, Cost., non si ravvisa la motivazione in ordine alla ridondanza dei vizi denunciati sul riparto di competenze; per quanto concerne, invece, le censure riferite agli artt. 114 e 118, primo comma, Cost., si constata la genericità dell'allegazione e il difetto di un'adeguata motivazione.

- Sull'invocabilità da parte delle Regioni di parametri diversi da quelli relativi al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, purché si ravvisi la ridondanza di tali violazioni sul riparto stesso, vedi le citate sentenze nn. 234/2013, 22/2012, 128/2011, 326, 156, 52 e 40/2010, 341/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 16  co. 

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte