Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Umbria - Ritenuta introduzione di norme ordinamentali dirette ad incidere sullo status istituzionale dei Comuni - Censure riferite a parametri non competenziali - Difetto di motivazione in ordine alla ridondanza sul riparto di competenze - Genericità e difetto di adeguata motivazione in relazione alle altre censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, in riferimento agli artt. 5, 77, 114, 118, primo comma, Cost. - che prevede, tra l'altro, che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, per quanto riguarda le censure riferite agli artt. 77 e 5, Cost., non si ravvisa la motivazione in ordine alla ridondanza dei vizi denunciati sul riparto di competenze; per quanto concerne, invece, le censure riferite agli artt. 114 e 118, primo comma, Cost., si constata la genericità dell'allegazione e il difetto di un'adeguata motivazione.
- Sull'invocabilità da parte delle Regioni di parametri diversi da quelli relativi al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, purché si ravvisi la ridondanza di tali violazioni sul riparto stesso, vedi le citate sentenze nn. 234/2013, 22/2012, 128/2011, 326, 156, 52 e 40/2010, 341/2009.