Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Umbria - Asserita lesione della competenza legislativa regionale residuale - Asserito carattere specifico ed autoapplicativo della disciplina censurata - Insussistenza - Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, commi 2 e 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, e dell'art. 16, commi 6 e 9, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 - impugnati dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Umbria in riferimento agli artt. 114, primo e secondo comma, 117, primo e secondo comma, lett. p), 118 e 133, Cost. - che prevedono, tra l'altro, che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, le disposizioni censurate sono finalizzate al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica.
- Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006.
- Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005.
- Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008.
- Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005.
- Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010.
- Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004.
- Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006.
- Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005.
- Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008.
- Sulla legittima incidenza di una normativa volta alla riduzione della spesa pubblica corrente sull'autonomia di spesa delle Regioni e su ogni tipo di potestà legislativa regionale, vedi le citate sentenze nn. 91/2011, 27/2010, 456/2005 e 244/2005, 326/2010 e 237/2009.
- Sull'esclusione della possibilità di giustificare l'intervento legislativo dello Stato sulla base dell'art. 117, secondo comma, lett. p), nella parte relativa a "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, quando il suddetto intervento non concerne uno degli enti indicati tassativamente nella previsione costituzionale, vedi la citata sentenza n. 237/2009.