Sentenza 44/2014 (ECLI:IT:COST:2014:44)
Massima numero 37756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  10/03/2014;  Decisione del  10/03/2014
Deposito del 13/03/2014; Pubblicazione in G. U. 19/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37727  37728  37729  37730  37731  37732  37733  37734  37735  37736  37737  37738  37739  37740  37741  37742  37743  37744  37745  37746  37747  37748  37749  37750  37751  37752  37753  37754  37755  37757  37758  37759  37760  37761  37762  37763  37764  37765  37766  37767  37768


Titolo
Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Previsione che «Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e ), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131» - Ricorso della Regione Veneto - Asserita previsione di un potere sostitutivo da parte dello Stato con riguardo alla materia dell'ordinamento degli enti locali, di competenza esclusiva regionale - Insussistenza - Disposizione finalizzata ad assicurare che i principi fissati dal legislatore statale (nel quadro della manovra di coordinamento della finanza pubblica qui in esame) non restino inattuati, così compromettendo le prospettive di risanamento del bilancio pubblico ed incorrendo anche in violazione della normativa comunitaria - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 28, del d.l. 13 agosto 2011, n, 138 - impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost. - che prevede che al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto da determinate disposizioni di legge, e assegna, in caso di in attuazione, un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso inutilmente il quale trova applicazione l'art. 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge n. 131 del 2003. Infatti, la disposizione censurata è finalizzata ad assicurare che i principi fissati dal legislatore statale, nel quadro della manovra di coordinamento della finanza pubblica, non restino inattuati, così compromettendo le prospettive di risanamento del bilancio pubblico ed incorrendo anche in violazione della normativa comunitaria.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 16  co. 28

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte