Sentenza 44/2014 (ECLI:IT:COST:2014:44)
Massima numero 37756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
10/03/2014; Decisione del
10/03/2014
Deposito del 13/03/2014; Pubblicazione in G. U. 19/03/2014
Titolo
Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Previsione che «Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e ), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131» - Ricorso della Regione Veneto - Asserita previsione di un potere sostitutivo da parte dello Stato con riguardo alla materia dell'ordinamento degli enti locali, di competenza esclusiva regionale - Insussistenza - Disposizione finalizzata ad assicurare che i principi fissati dal legislatore statale (nel quadro della manovra di coordinamento della finanza pubblica qui in esame) non restino inattuati, così compromettendo le prospettive di risanamento del bilancio pubblico ed incorrendo anche in violazione della normativa comunitaria - Non fondatezza della questione.
Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Previsione che «Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e ), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131» - Ricorso della Regione Veneto - Asserita previsione di un potere sostitutivo da parte dello Stato con riguardo alla materia dell'ordinamento degli enti locali, di competenza esclusiva regionale - Insussistenza - Disposizione finalizzata ad assicurare che i principi fissati dal legislatore statale (nel quadro della manovra di coordinamento della finanza pubblica qui in esame) non restino inattuati, così compromettendo le prospettive di risanamento del bilancio pubblico ed incorrendo anche in violazione della normativa comunitaria - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 28, del d.l. 13 agosto 2011, n, 138 - impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost. - che prevede che al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto da determinate disposizioni di legge, e assegna, in caso di in attuazione, un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso inutilmente il quale trova applicazione l'art. 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge n. 131 del 2003. Infatti, la disposizione censurata è finalizzata ad assicurare che i principi fissati dal legislatore statale, nel quadro della manovra di coordinamento della finanza pubblica, non restino inattuati, così compromettendo le prospettive di risanamento del bilancio pubblico ed incorrendo anche in violazione della normativa comunitaria.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 28, del d.l. 13 agosto 2011, n, 138 - impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost. - che prevede che al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto da determinate disposizioni di legge, e assegna, in caso di in attuazione, un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso inutilmente il quale trova applicazione l'art. 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge n. 131 del 2003. Infatti, la disposizione censurata è finalizzata ad assicurare che i principi fissati dal legislatore statale, nel quadro della manovra di coordinamento della finanza pubblica, non restino inattuati, così compromettendo le prospettive di risanamento del bilancio pubblico ed incorrendo anche in violazione della normativa comunitaria.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 28
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte