Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Censura di norme non applicabili alla Regione al di fuori delle particolari procedure contemplate dallo statuto, stante la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 19- bis del d.l. censurato - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 117, sesto comma, Cost., e 3, primo comma, lett. b), dello statuto della Regione Sardegna - che contiene disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali. Infatti, la normativa censurata non può ritenersi applicabile alla Regione al di fuori delle particolari procedure contemplate dallo Statuto, stante la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 19-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, che ha ampliato l'ambito applicativo dell'art. 16, comma 29 del medesimo d.l.
- Sulla portata dell'art. 27, comma 1, della legge 42 del 2009, e dell'art. 16, comma 29, del d.l. n. 138 del 2011, vedi la citata sentenza n. 193/2012.
- Sull'art. 19-bis del d.l. n. 138 del 2011, vedi la citata sentenza n. 241/2012.