Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL - Ricorso della Regione Lazio - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. p), terzo e quarto comma, Cost. - che prevede che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, le censure sono generiche, non essendo chiarite le ragioni per cui le disposizioni censurate comporterebbero la violazione dei parametri di riferimento.
- Sull'inammissibilità per difetto di motivazione circa il collegamento tra le argomentazioni svolte nel ricorso e le singole disposizioni, vedi le citate sentenze nn. 22/2013 e 249/2009.