Sentenza 44/2014 (ECLI:IT:COST:2014:44)
Massima numero 37762
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
10/03/2014; Decisione del
10/03/2014
Deposito del 13/03/2014; Pubblicazione in G. U. 19/03/2014
Titolo
Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione della competenza amministrativa della Regione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione della competenza amministrativa della Regione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 118, primo e secondo comma, Cost. - che prevede che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, l'art. 118, primo comma, Cost., non è violato perché la mancata previsione dell'unione tra gli enti cui attribuire le funzioni amministrative non postula affatto il divieto di modificarne con legge le modalità di esercizio delle funzioni. Invece, con riguardo all'art. 118, secondo comma, Cost., si deve osservare che lo stesso dettato normativo espressamente dispone che i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, così ribadendo la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 118, primo e secondo comma, Cost. - che prevede che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, l'art. 118, primo comma, Cost., non è violato perché la mancata previsione dell'unione tra gli enti cui attribuire le funzioni amministrative non postula affatto il divieto di modificarne con legge le modalità di esercizio delle funzioni. Invece, con riguardo all'art. 118, secondo comma, Cost., si deve osservare che lo stesso dettato normativo espressamente dispone che i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, così ribadendo la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 19
co. 2
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 19
co. 5
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 19
co. 6
legge
07/08/2012
n. 135
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte