Sentenza 44/2014 (ECLI:IT:COST:2014:44)
Massima numero 37763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  10/03/2014;  Decisione del  10/03/2014
Deposito del 13/03/2014; Pubblicazione in G. U. 19/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37727  37728  37729  37730  37731  37732  37733  37734  37735  37736  37737  37738  37739  37740  37741  37742  37743  37744  37745  37746  37747  37748  37749  37750  37751  37752  37753  37754  37755  37756  37757  37758  37759  37760  37761  37762  37764  37765  37766  37767  37768


Titolo
Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione della potestà legislativa regionale - Insussistenza - Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117 Cost. - che prevede che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, le disposizioni che richiedono ai Comuni con ridotto numero di abitanti la gestione in forma associata di servizi e funzioni pubbliche perseguono l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica corrente per il funzionamento di tali organismi e, pertanto, sono riconducibili alla materia del coordinamento della finanza pubblica, assumendo il rango di normativa di principio. Da ciò discende la legittimità dell'incidenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale. La disposizione che prevede le modalità procedimentali necessarie per il funzionamento delle unioni è in larga parte coessenziale al principio di coordinamento della finanza pubblica.

- Sulla legittimità dell'incidenza dell'art. 16, del d.l. n. 138 del 2011, su ogni tipo di potestà legislativa regionale, vedi le citate sentenze nn. 326/2010 e 237/2009.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 19  co. 2

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 19  co. 5

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 19  co. 6

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte