Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione della potestà legislativa regionale - Insussistenza - Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117 Cost. - che prevede che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, le disposizioni che richiedono ai Comuni con ridotto numero di abitanti la gestione in forma associata di servizi e funzioni pubbliche perseguono l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica corrente per il funzionamento di tali organismi e, pertanto, sono riconducibili alla materia del coordinamento della finanza pubblica, assumendo il rango di normativa di principio. Da ciò discende la legittimità dell'incidenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale. La disposizione che prevede le modalità procedimentali necessarie per il funzionamento delle unioni è in larga parte coessenziale al principio di coordinamento della finanza pubblica.
- Sulla legittimità dell'incidenza dell'art. 16, del d.l. n. 138 del 2011, su ogni tipo di potestà legislativa regionale, vedi le citate sentenze nn. 326/2010 e 237/2009.