Sentenza 44/2014 (ECLI:IT:COST:2014:44)
Massima numero 37764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
10/03/2014; Decisione del
10/03/2014
Deposito del 13/03/2014; Pubblicazione in G. U. 19/03/2014
Titolo
Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Previsione che «Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo» - Disposizione che, parzialmente, attiene all'ambito dell'ordinamento delle unioni e che esula dalla materia del coordinamento della finanza pubblica - Lesione delle attribuzioni regionali - Necessità di espungere le parole «, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni» - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento dell'istanza di sospensione cautelare.
Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Previsione che «Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo» - Disposizione che, parzialmente, attiene all'ambito dell'ordinamento delle unioni e che esula dalla materia del coordinamento della finanza pubblica - Lesione delle attribuzioni regionali - Necessità di espungere le parole «, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni» - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento dell'istanza di sospensione cautelare.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 7, del d.l. 13 agosto 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, limitatamente alle parole «con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni» - impugnato in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - che contiene disposizioni in tema di organi dell'unione. Infatti, la parte della disposizione che prevede la garanzia dell'appartenenza alle opposizioni di uno dei due consiglieri cui si fa riferimento esula dal coordinamento della finanza pubblica, attenendo all'ambito dell'ordinamento dell'unione. La decisione assorbe l'istanza di sospensione cautelare.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 7, del d.l. 13 agosto 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, limitatamente alle parole «con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni» - impugnato in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - che contiene disposizioni in tema di organi dell'unione. Infatti, la parte della disposizione che prevede la garanzia dell'appartenenza alle opposizioni di uno dei due consiglieri cui si fa riferimento esula dal coordinamento della finanza pubblica, attenendo all'ambito dell'ordinamento dell'unione. La decisione assorbe l'istanza di sospensione cautelare.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 7
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 19
co. 2
legge
07/08/2012
n. 135
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte