Sentenza 44/2014 (ECLI:IT:COST:2014:44)
Massima numero 37765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  10/03/2014;  Decisione del  10/03/2014
Deposito del 13/03/2014; Pubblicazione in G. U. 19/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37727  37728  37729  37730  37731  37732  37733  37734  37735  37736  37737  37738  37739  37740  37741  37742  37743  37744  37745  37746  37747  37748  37749  37750  37751  37752  37753  37754  37755  37756  37757  37758  37759  37760  37761  37762  37763  37764  37766  37767  37768


Titolo
Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Ricorso della Regione Campania - Asserita lesione delle prerogative regionali nell'esercizio delle funzioni amministrative - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Campania in riferimento all'art. 118 Cost. - che detta una disciplina in tema di unioni di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi. Infatti, la mancata previsione dell'unione tra gli enti cui attribuire le funzioni amministrative non postula affatto il divieto di modificare con legge le modalità di esercizio delle funzioni stesse, disponendo che esse siano esercitate in forma associata.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 19  co. 2

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 19  co. 5

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 19  co. 6

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte