Sentenza 44/2014 (ECLI:IT:COST:2014:44)
Massima numero 37768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
10/03/2014; Decisione del
10/03/2014
Deposito del 13/03/2014; Pubblicazione in G. U. 19/03/2014
Titolo
Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Ricorso della Regione Puglia - Asserita violazione della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.
Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Ricorso della Regione Puglia - Asserita violazione della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, e dell'art. 19, comma 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, impugnati dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. p), terzo e quarto comma, 118, secondo comma, 119, primo, secondo e sesto comma, Cost., che pongono una disciplina in tema di unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi. Infatti, la normativa statale impugnata costituisce normativa di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica, che può incidere sulle materie di competenza regionale e determinare una compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative, nonché una limitazione di autonomia impositiva, di entrata e di risorse patrimoniali.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, e dell'art. 19, comma 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, impugnati dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. p), terzo e quarto comma, 118, secondo comma, 119, primo, secondo e sesto comma, Cost., che pongono una disciplina in tema di unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi. Infatti, la normativa statale impugnata costituisce normativa di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica, che può incidere sulle materie di competenza regionale e determinare una compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative, nonché una limitazione di autonomia impositiva, di entrata e di risorse patrimoniali.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 1
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 2
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 3
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 4
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 6
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 8
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 9
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co. 12
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 19
co. 2
legge
07/08/2012
n. 135
art.
co.
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 19
co. 5
legge
07/08/2012
n. 135
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 6
Altri parametri e norme interposte