Stupefacenti e sostanze psicotrope - Misure cautelari personali - Tossicodipendenti o alcooldipendenti detenuti che abbiano in corso o intendano sottoporsi a programmi terapeutici - Disposizione degli arresti domiciliari o in struttura privata autorizzata - Prevista inapplicabilità delle misure sostitutive quando si procede per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Asserito indiscriminato "automatismo sfavorevole", lesivo del diritto alla salute dell'imputato, del principio di parità di trattamento tra tossicodipendenti, del principio di inviolabilità della libertà, del principio della presunzione di non colpevolezza - Insussistenza - Erronea ricostruzione del quadro normativo - Possibilità, per effetto della sentenza n. 231 del 2011, che anche la persona gravemente indiziata del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti possa fruire, sulla base di una valutazione "individualizzata", degli arresti domiciliari finalizzati allo svolgimento di un programma di recupero - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4, del dPR 9 ottobre 1990, n. 309 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 27, secondo comma, e 32 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo non si applicano quando si procede per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 del medesimo decreto. L'art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede una speciale disciplina di favore per le persone tossicodipendenti e alcooldipendenti gravemente indiziate di reato, derogatoria rispetto ai criteri generali di scelta delle misure cautelari personali delineati dal cod. proc. pen. Il comma 1, in particolare, prevede che ove ricorrano tutti i presupposti "ordinari" della custodia cautelare in carcere, il giudice debba disporre, in sua vece - salvo il limite delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - la misura extracarceraria immediatamente meno gravosa (ossia gli arresti domiciliari), quando l'indiziato è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici o una struttura privata autorizzata e l'interruzione del programma possa pregiudicare il recupero dell'interessato; parallelamente, il comma 2 stabilisce che, ove il tossicodipendente o l'alcooldipendente si trovi sottoposto a custodia in carcere e intenda avviare un programma di recupero, la misura in atto deve essere sostituita, su sua istanza, con gli arresti domiciliari, salvo sempre che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Tale regime cautelare di favore, però, non è applicabile, ai sensi del censurato comma 4 dell'art. 89, per determinati delitti di particolare gravità e allarme sociale elencati dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tra i quali vi rientra anche il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 dello stesso decreto, contestato nel giudizio a quo. Il vulnus ai principi costituzionali insito in tale ultima assetto normativo è stato, tuttavia, rimosso dalla sentenza n. 231 del 2011 con la quale si è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., il novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentiva di applicare misure cautelari diverse da quella carceraria alla persona gravemente indiziata del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in presenza di elementi concreti che permettono di ritenere soddisfatte le esigenze cautelari anche con misure meno afflittive. Risulta, pertanto, infondata la questione relativa alla presunta violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'asserita irragionevole equiparazione delle diverse fattispecie concrete integrative del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in quanto basata su una erronea ricostruzione del quadro normativo, non avendo il remittente tenuto conto della citata decisione, a seguito della quale il giudice può di nuovo valorizzare le caratteristiche del singolo episodio criminoso al fine di diversificare la risposta cautelare. Per le medesime ragioni, non sono fondate le denunciate violazioni degli artt. 13, primo comma e art. 27, secondo comma, Cost. proprio perchè basate sull'erroneo presupposto che per effetto della norma censurata, il tossicodipendente gravemente indiziato del delitto in questione si trovi indefettibilmente esposto al «massimo sacrificio» del bene primario della libertà personale (ossia alla custodia carceraria). Così come insussistente si palesa la violazione dell'art. 32 Cost. - basata sull'assunto che la norma censurata accorderebbe al diritto alla salute del tossicodipendente (e dell'alcooldipendente) una tutela ingiustificatamente meno energica di quella apprestata dal codice di rito a favore di altre categorie di soggetti quali la donna incinta o madre di prole in tenera età, l'ultrasettantenne, la persona affetta da malattia particolarmente grave, l'infermo e il seminfermo di mente (artt. 275, commi 4 e seguenti, e 286 cod. proc. pen.) - in quanto il giudice a quo pone a raffronto situazioni palesemente eterogenee e tali, quindi, da rendere del tutto legittimo un trattamento differenziato. Non è ravvisabile, neppure, l'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata discriminazione tra i tossicodipendenti gravemente indiziati del delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e quelli indiziati di altro delitto, che possono invece fruire della speciale disciplina di cui discute. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore e salvo il limite della ragionevolezza escludere da un regime cautelare di favore, quale quello in esame, i soggetti indagati o imputati per determinati reati, avuto riguardo alla loro gravità e alla pericolosità soggettiva a condizione che ciò non comporti l'assoggettamento dell'interessato ad un indiscriminato "automatismo sfavorevole", che precluda ogni apprezzamento delle singole vicende concrete, situazione, questa, non più riscontrabile nell'ipotesi in esame dopo la ricordata sentenza n. 231 del 2011. Priva di fondamento è, infine, anche l'asserita violazione degli artt. 3 e 27 Cost., avuto riguardo alle ampie possibilità di accesso accordate, in sede di esecuzione della pena detentiva, ai tossicodipendenti condannati in via definitiva, tramite gli istituti della sospensione dell'esecuzione e dell'affidamento in prova al servizio sociale (artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990) essendo assorbente la considerazione che il rimettente prospetta, di nuovo, un raffronto tra situazioni eterogenee
- Sulla declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., del novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentiva di applicare misure cautelari diverse da quella carceraria alla persona gravemente indiziata del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in presenza di elementi concreti per ritenere che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive, v. la citata sentenza n. 231 del 2011.
- Sulle esclusioni dal regime di favore in tema di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, v. la citata ordinanza n. 339/1995.
- Sull'art. 275, comma 3, del cod. proc. pen, vedi anche la citata sentenza n. 265/2010.