Sentenza 46/2014 (ECLI:IT:COST:2014:46)
Massima numero 37770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  10/03/2014;  Decisione del  10/03/2014
Deposito del 13/03/2014; Pubblicazione in G. U. 19/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37771


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Sardegna - Possibilità di ampliare i fabbricati ad uso residenziale, quelli destinati a servizi connessi alla residenza e quelli relativi ad attività produttive, entro il limite del venti per cento della volumetria esistente, "anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici" - Asserito intervento di depenalizzazione, lesivo della competenza legislativa statale esclusiva in materia penale - Eccezione, prospettata dalla Regione e dalla parte privata, di difetto di rilevanza della questione volta a conseguire una pronuncia in malam partem in materia penale - Questione in cui viene in discussione la idoneità della fonte di produzione normativa - Reiezione.

Testo

Non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4 - che consente l'ampliamento dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, entro il limite del venti per cento della volumetria esistente, «anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici» - formulata, sotto diverse angolazioni, tanto dalla Regione che dalla parte privata sul rilievo che il giudice rimettente mira inequivocabilmente a conseguire una pronuncia in malam partem in materia penale. La preclusione di tali tipo di pronunce, infatti, non può venire in considerazione quando sia in discussione non il "quomodo" dell'esercizio della potestà legislativa, ma la stessa idoneità della fonte di produzione normativa. Tale motivazione è logicamente prioritaria anche rispetto all'orientamento della Corte invocato dal giudice a quo, che ritiene ammissibile il sindacato di legittimità costituzionale, anche in malam partem, sulle cosiddette norme penali di favore.

- Sull'ammissibilità del sindacato di legittimità costituzionale, anche in malam partem, sulle cosiddette norme penali di favore, vedi, ex plurimis, sentenze nn. 79/2009, 324/2008, 148/1983.

- Sulla spettanza del potere di normazione in materia penale al Parlamento, v. le citate sentenze nn. 230/2012, 394/2006 e 487/1989.

- Sull'impossibilità per la Corte sia di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità vedi, ex plurimis, ordinanze nn. 285/2012, 204/2009, 66/2009 e 5/2009.

- Sulla sufficienza, per rendere ammissibile una questione di legittimità costituzionale, che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevi il "senso" degli effetti per le parti in causa, v. la citata sentenza n. 294/2011.

- Sulla spettanza al giudice del giudizio principale del potere di valutare le conseguenze applicative di una sentenza costituzionale di accoglimento, vedi le citate sentenze nn. 5/2014 e 28/2010.

- Sull'influenza di una pronuncia costituzionale di accoglimento sull'esercizio della funzione giurisdizionale, vedi le sentenze nn. 394/2006 e 148/1983.

- Sullo scrutinio nel merito di analoghe questioni di legittimità costituzionale in malam partem aventi ad oggetto norme regionali, sollevate nell'ambito di giudizi penali, vedi, ex plurimis, sentenze nn. 234/1995, 110/1994,. 96/1994, 437/1992, 307/1992, 306/1992, 504, 213/1991, 117/1991 e 14/1991.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  23/10/2009  n. 4  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte