Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Sardegna - Possibilità di ampliare i fabbricati ad uso residenziale, quelli destinati a servizi connessi alla residenza e quelli relativi ad attività produttive, entro il limite del venti per cento della volumetria esistente, "anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici" - Asserito contrasto con il "sistema della pianificazione", adottato nell'ambito della competenza legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio - Asserita violazione del vincolo di osservanza degli obblighi comunitari, che prevedono l'obbligatorietà della valutazione ambientale strategica - Asserita sottrazione ai Comuni delle loro competenze in materia di pianificazione urbanistica - Asserito contrasto con il principio di eguaglianza - Asserito intervento di depenalizzazione, lesivo della competenza legislativa statale esclusiva in materia penale - Insussistenza - Attuazione dell'intesa sul cosiddetto "piano casa", raggiunta tra Stato, Regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 117, 118 Cost. e all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna ) - che consente l'ampliamento dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, entro il limite del venti per cento della volumetria esistente, «anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici». La previsione regionale - che costituisce attuazione dell'intesa sul cosiddetto «piano casa», raggiunta tra Stato, Regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata nel 2009 - non contrasta con nessuno dei parametri evocati. La norma censurata, innanzitutto, non viola gli artt. 117, comma 3, Cost. e 3, primo comma, dello Statuto speciale in ragione del suo asserito contrasto con il «sistema della pianificazione» che assegna in modo preminente ai Comuni la valutazione generale degli interessi coinvolti nell'attività urbanistica ed edilizia. Infatti, il primo parametro risulta inconferente in quanto lo Statuto assegna alla Regione, in virtù della "clausola di maggior favore" dettata dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, potestà legislativa primaria, ossia piena, nella materia dell'«edilizia ed urbanistica», entro la quale si colloca la norma censurata. Quanto al parametro statutario, anche riconoscendo il «sistema della pianificazione» come «principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica» ed espressione degli «interessi nazionali», esso non potrebbe ritenersi assoluto, tale da impedire deroghe quantitativamente, qualitativamente e temporalmente circoscritte, censurabili solo laddove investono profili evocativi di specifici titoli di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quale, in particolare, la disciplina delle distanze tra i fabbricati rientrante nella materia dell' "ordinamento civile". Non è ravvisabile, altresì, la denunciata violazione degli artt. 117, sesto comma, ultimo periodo, e 118 Cost., per avere la norma censurata esautorato i Comuni delle loro competenze in tema di pianificazione urbanistica, in quanto essa si limita a consentire ampliamenti volumetrici di edifici esistenti ad una certa data in deroga agli indici massimi di fabbricabilità, collegati a specifici presupposti e circoscritti in limiti ben determinati. La disposizione regionale, poi, non contrasta con l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal rimettente, essa non elude la disciplina in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), la quale trova applicazione nei casi da essa previsti senza necessità di uno specifico richiamo. La normativa regionale, inoltre, è non viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale ex artt. 25 e 117 Cost., per avere la norma denunciata reso lecita in Sardegna una condotta (l'edificazione in contrasto con gli strumenti urbanistici) che, in base all'art. 44, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001, dovrebbe rimanere invece soggetta a pena. Tale ultima disposizione, infatti, configura pacificamente una norma penale in bianco, rispetto alle quali la legislazione regionale - pur non potendo costituire fonte diretta e autonoma di norme penali, né nel senso di introdurre nuove incriminazioni, né in quello di rendere lecita un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale - può, concorrere a precisare, secundum legem, i presupposti di applicazione di norme penali statali, svolgendo, in pratica, funzioni analoghe a quelle che sono in grado di svolgere fonti secondarie statali. Non sono fondate, infine, le censure concernenti la lesione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. in quanto le doglianze del giudice remittente sono meramente "ancillari" rispetto a quelle prospettate in riferimento agli altri parametri, precedentemente esaminate, delle quali condividono pertanto la sorte.
- Sulla possibilità di censurare norme che prevedono interventi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici, vedi la citata sentenza n. 173/2011.
- Sull'applicabilità della normativa sulla VAS e sulla VIA, nei casi da essa previsti senza necessità di uno specifico richiamo, vedi le sentenze nn. 251/2013 e 168/2010.
- Sull'impossibilità che la legislazione regionale costituisca fonte diretta e autonoma di norme penali, né nel senso di introdurre nuove incriminazioni, né in quello di rendere lecita un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale, vedi, ex plurimis, sentenze nn. 185/2004, 504/1991, 213/1991 e 14/1991.
- Sulla possibilità che la legislazione regionale concorrere a precisare, secundum legem, i presupposti di applicazione di norme penali statali, vedi le sentenze nn. 63/2012 e 487/1989.