Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Esclusione per le pene irrogate dal giudice di pace - Asserita ingiustificata disparità di trattamento tra reati di competenza del giudice di pace e quelli di competenza del tribunale in composizione monocratica, ugualmente puniti con pena pecuniaria - Insussistenza - Peculiarità della giurisdizione del giudice di pace - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente di applicare le disposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti cod. pen., relative alla sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna a pena pecuniaria per reati di competenza del giudice di pace, neppure quando il beneficio sia stato invocato dalla difesa. La denunciata disparità di trattamento tra i reati di competenza del giudice di pace e quelli di competenza del tribunale in composizione monocratica, egualmente puniti con pena pecuniaria, non sussiste considerate le peculiari caratteristiche della giurisdizione penale del giudice di pace, secondo quanto già reiteratamente affermato in relazione al procedimento davanti a tale giudice, estendibile, mutatis mutandis, alla norma censurata, che ha natura sostanziale. Invero, la simmetria tra la pena pecuniaria inflitta per reati di competenza del giudice di pace, non sospendibile, e quella inflitta per reati attribuiti alla competenza del tribunale, che può essere invece sospesa, è solo "formale", in quanto il divieto censurato non può essere valutato isolatamente, senza tenere conto delle connotazioni complessive del "microcosmo punitivo" in cui si inserisce. I tratti d'assieme dell'apparato sanzionatorio dei reati di competenza del giudice di pace, composto da sanzioni con modesto tasso di afflittività e carenti di effetti desocializzanti, da un lato, e le peculiari coordinate del procedimento volte a privilegiare soluzioni deflattive e conciliative, anziché repressive, dall'altro, valgono ad escludere la violazione del principio di eguaglianza alla luce della funzione del divieto censurato che è quella di evitare che le sanzioni restino prive di concreta attitudine dissuasiva e della capacità di fungere da stimolo alla collaborazione con l'opera di mediazione del giudice. Il divieto della sospensione condizionale si inserisce in un sistema diversamente strutturato nel suo complesso, con il quale la scelta legislativa di privilegiare l'effettività della pena, allorché alla sua irrogazione si pervenga, può essere ritenuta ragionevolmente coerente.
- Sulle peculiarità del procedimento davanti al giudice di pace che giustificano sensibili deviazioni dal modello ordinario, vedi le seguenti decisioni, citate ex plurimis: sentenze nn. 64/2009 e 298/2008; ordinanze nn. 56/2010, 32/2010 e 28/2007.
- Nel senso della manifesta inammissibilità, per ragioni processuali, di questioni proposte in relazione alla norma censurata, v. le citate ordinanze nn. 370/2004 e 290/2003.