Ordinanza 48/2014 (ECLI:IT:COST:2014:48)
Massima numero 37774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  10/03/2014;  Decisione del  10/03/2014
Deposito del 13/03/2014; Pubblicazione in G. U. 19/03/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Astensione del giudice - Giudice di pace - Mancata previsione che possa astenersi senza autorizzazione del capo dell'ufficio, laddove ritenga di non poter essere o apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico basato sul sistema del compenso "a cottimo" per ogni procedimento definito o cancellato dal ruolo - Questione prospettata in modo contraddittorio e generico, e finalizzata ad ottenere un intervento additivo non costituzionalmente obbligato - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice di pace - che ritenga di non poter essere o apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico fondato sul "cottimo" ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991, cioè basato su un certo compenso per ogni procedimento definito o cancellato dal ruolo - possa astenersi senza autorizzazione del capo dell'ufficio. La prospettazione della questione è contraddittoria, in quanto, in base alle stesse argomentazioni del rimettente, anche la dichiarazione di astensione, quale risulterebbe possibile in esito all'intervento additivo invocato, sarebbe contrastata dall'interesse economico del giudicante a non astenersi per non perdere il compenso. Inoltre, risultano generiche le censure con le quali è dedotta la violazione degli artt. 3 e 54, secondo comma, Cost. Infine, il quesito è rivolto a sollecitare un intervento non costituzionalmente obbligato, oltre che largamente creativo, in un ambito, quale quello della disciplina del processo e della conformazione degli istituti processuali, riservato all'ampia discrezionalità del legislatore col solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute.

- Per la manifesta inammissibilità di identica questione, sollevata dal medesimo rimettente, v. la citata ordinanza n. 128/2013.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 51  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 54  co. 2

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte