Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale - Disciplina delle procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive (SUAP) - Ricorso del Governo - Censura generica - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55, riguardante "Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale", impugnato dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in quanto legittimerebbe l'esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse ai suddetti interventi. La parte ricorrente, oltre a non esplicitare le ragioni della asserita violazione del parametro evocato, neppure lo identifica compiutamente, trascurando, non solo di indicare lo specifico principio desumibile dalla normativa statale in materia di ambiente, ma anche di citare la stessa normativa ambientale applicabile alla fattispecie; ciò tanto più in quanto, pur potendosi desumere che tale normativa sia quella contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006, non risulta identificata la particolare disciplina che, nell'ampio e variegato contesto applicativo delle norme poste a regolare le procedure per la VAS, sarebbe atta a garantire il necessario «livello adeguato e non riducibile di tutela» negli interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale, oggetto della norma regionale impugnata.
- Sulla necessità, ai fini dell'ammissibilità della questione, della specificazione della norma interposta, v. la citata sentenza n. 312/2013.
- Sulla competenza dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, con riferimento alla disciplina della VAS, v. la citata sentenza n. 225/2009.