Commercio - Norme della Regione Veneto - Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime - Previsione che ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune - Sopravvenuta abrogazione della disposizione, medio tempore applicata - Necessità di procedere allo scrutinio nel merito della questione - Contrasto con il decreto legislativo attuativo della "direttiva servizi", secondo cui l'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, fatte salve eccezioni giustificate da un motivo imperativo di interesse generale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo di censura
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 16 della legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55, che introduce il comma 4-bis nell'art. 48-bis della legge regionale n. 33 del 2002, stabilendo, relativamente al commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, che «Ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune». La disciplina censurata - la cui intervenuta abrogazione ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 8 del 2013, sebbene pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente, non comporta la cessazione della materia del contendere in assenza dell'ulteriore requisito della mancata applicazione medio tempore della norma sottoposta a scrutinio - viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, alla quale essa va ascritta, in quanto impone un limite territoriale alla libera possibilità di svolgere un'attività economica da parte dei richiedenti il nulla osta, ponendosi con ciò in contrasto con l'art. 19 del d.lgs. n. 59 del 2010, il quale prevede che l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il territorio nazionale (resta assorbito l'ulteriore motivo di censura proposto in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.).
- Sulle condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere, v. le citate sentenze nn. 272/2013, 246/2013, 228/2013, 218/2013 e 187/2013.
- Sulla possibilità, prevista dalla direttiva "servizi" 2006/123/CE, di introdurre limiti all'esercizio delle attività economiche giustificati da «motivi imperativi di interesse generale», v. le citate sentenze nn. 245/2013 e 98/2013.
- Sulla competenza esclusiva dello Stato (ex art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.) in materia di concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, v. le citate sentenze nn. 245/2013 e 98/2013.
- Nel senso che la tutela della concorrenza «si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all'esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche», v. la citata sentenza n. 291/2012.
- Nel senso che sono inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato in materie di propria competenza esclusiva, «finanche in modo meramente riproduttivo della stessa», v. le citate sentenze nn. 245/2013, 18/2013, 271/2009, 153/2006 e 29/2006.
- Sul divieto del commercio itinerante nei centri storici del Veneto, v. la citata sentenza n. 247/2010.
- Per l'affermazione che una competenza esclusiva dello Stato, in quanto caratterizzata dalla portata "trasversale" e dal contenuto finalistico delle relative statuizioni, pur se non priva radicalmente le Regioni delle competenze legislative e amministrative loro spettanti, tuttavia le orienta ad esercitarle in base ai principi indicati dal legislatore statale, v. le citate sentenze nn. 245/2013 e 98/2013.