Commercio - Norme della Regione Veneto - Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime - Concessione del nulla osta comunale - Prevista applicazione dei criteri di selezione propri della diversa forma di attività commerciale con assegnazione dei posteggi su area pubblica - Apposizione, attraverso scelta unilaterale, di vincoli all'accesso e all'esercizio di attività economiche non strettamente necessari o proporzionati agli interessi pubblici - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo di censura.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 5, comma 1, lett. a), della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 8, il quale, modificando il comma 2 dell'art. 48-bis della legge regionale n. 33 del 2002, dispone che il nulla osta comunale allo svolgimento del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime deve essere «comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici» e che, nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero di assegnazioni previste, si applicano i criteri stabiliti nell'«Intesa della Conferenza Unificata» del 5 luglio 2012 per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse. La disciplina censurata viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in quanto frutto di una scelta unilaterale della Regione (trasfusa in un atto di legislazione primaria, adottato senza ricorso al procedimento partecipativo) che estende alla particolare attività di commercio itinerante sulle aree demaniali marittime la normativa statale prevista dall'art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010, il quale affida allo strumento dell'intesa in sede di Conferenza unificata la individuazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo dei posteggi relativamente alla diversa attività di commercio su aree pubbliche (resta assorbito l'ulteriore motivo di censura proposto in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.).
- Nel senso che la verifica di conformità della norma impugnata alle regole di competenza interna è preliminare al controllo del rispetto dei princípi comunitari, v. le citate sentenze nn. 245/2013, 127/2010 e 120/2010.