Locazione - Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo - Mancata registrazione entro il termine di legge - Sostituzione sanzionatoria della disciplina convenzionalmente stabilità dalle parti - Previsione che, a decorrere dalla registrazione volontaria o d'ufficio, la locazione abbia una durata di quattro anni prorogabile per ulteriori quattro e che il canone annuo sia fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, con indicizzazione Istat - Carente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 76 Cost., nella parte in cui prevede un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge. L'ordinanza di rimessione, infatti, omettendo completamente di indicare l'oggetto del procedimento e i termini della domanda proposta al giudice rimettente, risulta carente nella descrizione della fattispecie e, correlativamente, nella motivazione sulla rilevanza. Ciò impedisce la possibilità di effettuare il doveroso scrutinio in ordine alla sussistenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la questione proposta.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione per impossibilità di procedere alla verifica della sussistenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la questione proposta e la definizione del giudizio principale., v. la citata ordinanza n. 314/2012.